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PRIVACY E DATI PERSONALI
Datore di lavoro può divulgare missive dipendenti per perizia grafica
Corte di cassazione - Sezione Lavoro - Sentenza 30 giugno 2009 n. 15327

Non viola le norme sulla privacy l'imprenditore che mette a disposizione di terzi documenti scritti a mano da un dipendente al fine di rendere possibile una perizia grafica per accertare l'autore di lettere ingiuriose anonime inviate ad alcuni colleghi. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza 15327/2009 secondo la quale l'interesse alla riservatezza tutelato dall'ordinamento recede quando quest'ultimo è esercitato per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante e nei limiti in cui esso sia necessario alla tutela. La legge n. 675 del 1996, infatti, non configurando uno statuto generale della persona, non si applica a ogni situazione soggettiva, ma soltanto a quelle relative al fenomeno del trattamento dei dati personali, precludendo l'accesso solo ai dati sensibili della persona. Ne consegue, conclude la Cassazione, che quando si ha la divulgazione dei dati relativi a un soggetto, non si realizza sempre una violazione della legge dovendosi procedere a un giudizio di comparazione degli interessi in gioco.

Il testo della sentenza


sentenza 15327




  • RASSEGNA DI LEX24 - CIVILEAccesso ai dati sensibili e trattamento illecito

    Corte di Cassazione, sez., pen., sentenza 16 dicembre 2008, n. 46203

    Reati contro la persona - In genere - Trattamento illecito di dati personali - Codice della "privacy" - Numero d'utenza cellulare - È tale

    In tema di tutela penale della "privacy", ai fini della configurabilità del reato d'illecito trattamento di dati (art. 167, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), tra i "dati personali" definiti dall'art. 4, comma primo, lett. b), del citato decreto rientra anche il numero di utenza cellulare.

    Tribunale Torino, civ., sentenza 8 gennaio 2008 

    Lavoro ed occupazione - Diritti ed obblighi dei datori e dei prestatori di lavoro - Del lavoratore alla riservatezza - Attività datoriali ispettive e disciplinari - Abuso da parte del lavoratore del cellulare e computer aziendale - Suo diritto alla privacy - Configurabilità - Esclusione

    Di fronte all'impiego dei dati personali del lavoratore da parte del datore di lavoro in occasione di attività ispettive e disciplinari, è escluso che il primo, il quale abbia abusato del cellulare e computer aziendale, possa a tal proposito rivendicare il proprio diritto alla privacy.

    Corte di Cassazione, sez. III, civ., sentenza 24 maggio 2003, n. 8239

    Esecuzione forzata - Mobiliare - Presso terzi - In genere

    Poichè il pignoramento presso terzi è una forma di esecuzione forzata prevista dall'ordinamento, il creditore procedente agisce sulla base di una posizione giuridica prevista dalla legge, e di conseguenza deve escludersi che possa porre in essere una violazione della legge n. 675 del 1996 a tutela del legittimo trattamento dei dati personali - che del resto non si applica generalizzatamente ad ogni situazione nell'ambito della quale possa aversi una divulgazione dei dati relativi alla persona, ma è volta a regolamentare l'accesso ai soli documenti relativi ai cosiddetti "dati sensibili" della persona - nè è configurabile a carico del terzo che rende la dichiarazione una violazione del segreto professionale.

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    Selezione tratta dalla Banca Dati Giuridica Lex24&Repertorio24